All’art.48 del decreto liberalizzazioni è inserita una norma il cui titolo apparentemente innocuo ( Norme per i dragaggi ) nasconde effetti gravissimi per l’ambiente.
Vediamo perché. Con l’art.48 si consente che i fanghi e i materiali provenienti dai siti di interesse nazionale da bonificare perché altamente inquinati possono essere riutilizzati come materiale di recupero. In sintesi materiali che hanno alte presenze nocive come mercurio, cadmio, diossine. Pensate che a Porto Marghera nei fondali vi sono solventi organici aromatici, cloroformio, tetracloruro di carbonio, dicloroetano, tricloroetilene, percloroetilene, bromoformio ecc..
Si capisce che la norma è stata scritta per compiacere operatori del settore.. l'obiettivo chiaro è poter valorizzare economicamente i sedimenti dragati altamente inquinati che si trovano nei siti di interesse nazionale, aree che è la stessa legge a definire inquinate. Quindi l'obiettivo è quello di creare un business e di fare in modo che i sedimenti dragati siano assimilabili a meteriali di recupero secondo quanto previsto dal DM 5 febbraio 1998 .
Prima di questa modifica normativa, i sedimenti, nei SIN, i sedimenti dragati potevano essere refluiti se puliti. Oppure, se non erano pericolosi potevano essere conferiti in casse di colmata. Già questa era una deroga notevole. Se erano pericolosi oppure non utilizzati secondo queste procedure, dovevano andare in discarica, con oneri per gli imprenditori o le Autorità Portuali..
Ora invece i sedimenti sono considerati materiali di recupero con la loro carica tossica inquinante che ci troveremo i gito per il paese.
E poi c’è quest’ultima norma che consente di utilizzare i detriti provenienti dal dragaggio dei canali e dei porti non dei siti di interesse nazionale, per fare il ripascimento delle spiagge. Tradotto prenderemo il sole sulla sabbia presa dai fondali dei porti e dei canali . Sabbia inquinata diventa un business per fare i ripascimenti perchè verrà venduto ai comuni o alle regioni…
Che vergogna !!!!!
Qui di seguito la norma:
10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non
compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono
essere diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con
sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la
realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento
nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il
litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con
autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi
dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179.".