Maltrattamento e traffico di animali, ecco le nuove pene
pubblicato: domenica 12 dicembre 2010 da Barbara Arlati
E’ finalmente stata recepita in Gazzetta (n. 283 del 3 dicembre 2010) la Legge n. 201 del 4 novembre 2010 che aumenta le sanzioni per i reati di uccisione e maltrattamento di tutti gli animali. La reclusione per l’uccisione va da quattro mesi a due anni e da tre a diciotto mesi per il maltrattamento. Le sanzioni passano da 3000 a 15000 euro per l’uccisione e da 5.000 a 30.000 euro per il maltrattamento.
E’ stato introdotto anche il nuovo reato di Traffico illecito di animali da compagnia, un grosso passo avanti nella lotta contro i trafficanti di cuccioli. La legge dice:
chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, reiteratamente o tramite attività organizzate, introduce, trasporta, cede o riceve cani o gatti privi di sistemi di identificazione individuale e delle necessarie certificazioni sanitarie, e non muniti, ove richiesto, di passaporto individuale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno e la contestuale multa da 3.000 a 15.000 euro. Un’aggravante è prevista se i cani o i gatti introdotti illecitamente sono cuccioli di età accertata inferiore a dodici settimane o provengono da zone sottoposte a misure restrittive di polizia veterinaria.
La nuova Legge codifica anche l’introduzione illecita di animali da compagnia che si differenzia dal reato per traffico illecito perchè possono essere puniti anche soggetti che non hanno un’attività organizzata o reiterata. La pena prevista è una multa da 100 a 1000 euro per ogni animale privo di sistemi di identificazione individuale, e da 500 a 1000 euro per ogni animale introdotto nel territorio nazionale in violazione della legislazione vigente, assenza delle necessarie certificazioni sanitarie e, ove richiesto, di passaporto individuale.
Nel caso il comportamento sanzionato sia reiterato la Legge prevede la sospensione dell’esercizio dell’attività da uno a tre mesi o revoca nei casi più gravi. Quando l’introduzione illecita viene commessa con un veicolo immatricolato all’estero la Legge dispone l’applicazione dell’articolo 207 del Codice della strada: se il trasgressore non paga immediatamente la multa in misura ridotta è disposto il fermo amministrativo del veicolo.