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General: DANNO PATRIMONIALE A SEGUITO DI NEGLIGENZA DEL VETERINARIO
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Réponse  Message 1 de 2 de ce thème 
De: molly59  (message original) Envoyé: 25/10/2012 19:37

DANNO PATRIMONIALE A SEGUITO DI NEGLIGENZA DEL VETERINARIO

Il Labrador retriever acquistato per 920 euro vale di più del suo prezzo, "dovendosi ritenere che il rapporto tra animale e padrone debba inquadrarsi in una di quella attività realizzatrici della persona tutelate dall'articolo 2 della Costituzione". Ne deriva pertanto la risarcibilità del danno non patrimoniale da predita dell'animale di affezione "nel caso in cui la perdita dell'animale sia riconducibile a mero fatto colposo".
E il caso di Dolo è un caso di colpa professionale, per negligenza: il cane non veniva visitato dal veterinario che "si limitava a consigliare una terapia", "perfettamente inutile per la gravità della malattia da cui l'animale era afflitto (peritonite).
Le motivazioni del Giudice di Pace veneziano sul danno morale si rifanno alla Cassazione che – a sezioni semplici- ha riconosciuto (sentenza 4493/2009) l'ammissibilità e la liquidazione del danno morale da perdita di animale d'affezione: "nessuna limitazione può essere apposta alla liquidazione del danno non patrimoniale essendo il giudizio medesimo svincolato dai limiti normativi tradizionalmente imposti alla decisione di rito".
Ma la risarcibilità del danno morale, "deriva anche dalla normativa in materia (cfr-L. 281/1991) dalla cui lettura si ricava come lo Stato sia consapevole del particolare legame che si instaura tra animale e padrone, rapporto che non può essere limitato al solo profilo affettivo tra proprietario e bene". Pertanto, "non vi è dubbio che il rapporto tra animale e padrone debba inquadrarsi in una di quelle attività realizzatrici della persona cui la stessa Carta Costituzionale, con la previsione dell'articolo 2, mostra di dare adeguata tutela 8fonte ANMVI).



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De: Futuro2012 Envoyé: 26/10/2012 05:08
Danno risarcibile per morte dell'animale domestico

La decisione della Suprema Corte di Cassazione (25 febbraio 2009 n. 4493) riaccende il dibattito, mai peraltro sopito, sui limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale, in particolare a seguito delle note sentenze della Cassazione del novembre 2008, di cui si è dato riassuntivamente conto in questo sito (si veda l’articolo “Il danno esistenziale e le sue prospettive”).
Il Collegio di Cassazione afferma, nel caso di specie, che anche la perdita di un animale (un gatto, deceduto per le cure negligenti della clinica veterinaria in cui era stato portato per le cure) può essere causa di risarcimento del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale e che: “il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito”.
La decisione contrasta nettamente con i principi che avevano enunciato le Sezioni Unite del novembre 2008, le quali avevano affermato, tra l’altro, che non è “ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale”.
 
Dato l’evidente contrasto tra le sentenze sopra citate, non rimane che attendere ulteriori pronunce per poter avere un quadro più completo sullo stato del danno non patrimoniale nel nostro ordinamento.
 
 
Avvocato Noemi Pavia


 
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