Danno risarcibile per morte dell'animale domestico
La decisione della Suprema Corte di Cassazione (25 febbraio 2009 n. 4493) riaccende il dibattito, mai peraltro sopito, sui limiti di risarcibilità del danno non patrimoniale, in particolare a seguito delle note sentenze della Cassazione del novembre 2008, di cui si è dato riassuntivamente conto in questo sito (si veda l’articolo “Il danno esistenziale e le sue prospettive”).
Il Collegio di Cassazione afferma, nel caso di specie, che anche la perdita di un animale (un gatto, deceduto per le cure negligenti della clinica veterinaria in cui era stato portato per le cure) può essere causa di risarcimento del danno morale, quale voce del danno non patrimoniale e che: “il giudice di pace, nell'ambito del solo giudizio d'equità, può disporre il risarcimento del danno non patrimoniale anche fuori dei casi determinati dalla legge e di quelli attinenti alla lesione dei valori della persona umana costituzionalmente protetti, sempre che il danneggiato abbia allegato e provato (anche attraverso presunzioni) il pregiudizio subito”.
La decisione contrasta nettamente con i principi che avevano enunciato le Sezioni Unite del novembre 2008, le quali avevano affermato, tra l’altro, che non è “ammesso a risarcimento il pregiudizio sofferto per la perdita di un animale (un cavallo da corsa) incidendo la lesione su un rapporto, tra l'uomo e l'animale, privo, nell'attuale assetto dell'ordinamento, di copertura costituzionale”.
Dato l’evidente contrasto tra le sentenze sopra citate, non rimane che attendere ulteriori pronunce per poter avere un quadro più completo sullo stato del danno non patrimoniale nel nostro ordinamento.
Avvocato Noemi Pavia