Si è in parte dimenticata la legislazione che regola la pubblicazione di immagini altrui (Legge del 22 aprile 1941 n. 633 Articolo 96) e la tutela della Privacy (legge 196 del 2003, in sostituzione della 675/96).
Cosa dice la Legge italiana
Importante: questa legge regolamenta la pubblicazione e non l’acquisizione di immagini.
1. Per pubblicare l’immagine di una persona non famosa occorre la sua autorizzazione (art. 96 legge 633/41).
2. Se la persona non famosa viene pubblicata in maniera che non possa risultare dannosa alla sua immagine, e l’uso è solo giornalistico, l’indicazione del punto 1) si può ignorare, dinanzi al diritto di cronaca esercitato dal giornalista (da valutare di caso in caso). Non possono mai essere pubblicate immagini di minori.
3. Per pubblicare con finalità giornalistiche immagini di personaggi famosi non occorre autorizzazione.
4. Occorre autorizzazione in ogni caso e comunicazione al Garante se la pubblicazione può risultare lesiva (legge 633/41), oppure se fornisce indicazioni sullo stato di salute, sull’orientamento politico, sul credo religioso o sulla vita sessuale (dlgs 196/2003).
5. Occorre autorizzazione in ogni caso se le immagini vengono usate con finalità promozionali, pubblicitarie, di merchandising o comunque non di prevalente informazione o gossip.
6. Non devono essere pubblicate immagini di minori in modo che siano riconoscibili, e questo anche nel caso di fatti di rilevanza pubblica.
7. Il fatto che il fotografo detenga presso lo studio i negativi o gli originali di un servizio fotografico, anche per minori, non è proibito, a patto che non venga data pubblicazione senza assenso di queste immagini.
La legge, in poche parole, mira a porre delle regole - sotto il controllo da un Garante della Privacy - nella raccolta e diffusione di qualsiasi informazione sugli individui (e quindi anche le sue immagini private), permettendo a ciascuno un miglior controllo dei dati che lo riguardano.
In particolare, il trattamento di alcuni dati chiamati sensibili (come idee politiche, religiose, vita sessuale, salute, aspetti economici, etc) sono subordinati a un esplicito assenso da parte dell'interessato, e da controlli molto severi su coloro che raccolgono ed organizzano questi dati.
Questi ultimi, oltre a chiedere il permesso alle persone coinvolte, devono anche rendere conto delle modalità con cui questi dati vengono utilizzati, e dei sistemi di sicurezza con cui vengono gestiti i relativi schedari e i file su computer.
Esempi pratici
Esaminiamo il caso più frequente: il personaggio da pubblicare è un personaggio QUALSIASI (amici, persone ritratte per strada, clienti, etc).
La norma che interdice la pubblicazione è concepita per dare possibilità ad una persona di lasciare il suo volto sconosciuto, ne consegue che occorre avere autorizzazione alla pubblicazione in molti casi (semplifichiamo una tabella messa a disposizione dall'Associazione Nazionale Fotografi Professionisti sul loro sito http://www.fotografi.org/)(Le immagini di ritratti sono tratte da flikr.com, fra le fotografie utilizzabili e pubbliche, con licenza di libera riproducibilità Creative Commons. Gli autori sono identificati dai nick: G!Z, Stephen Gara, Carf, mStephens7, Wiseacre, Alex Craig, Gwenalrlow, Damonabnormal, Andreakw)
Immagine riconoscibile di una persona qualsiasi, comunque pubblicata (in vetrina, su stampati, su libri, riviste o sul web), o comunque in modo che l'immagine sia visibile da un pubblico indistinto e non controllabile.
PUBBLICABILE: NO, a meno che non ci sia esplicita autorizzazione
PERCHE': La legge nega la possibilità di pubblicare la foto perchè in tal modo la persona che è sconosciuta perderebbe la privacy legata alla sua immagine.
IGNORANTONE... vai a letto tu, a me non lo dice nessuno sono una donna libera di fare ciò che le pare... e mettiti la borsa del ghiaccio nel cervello (dentro le mutande).....