L'accusa è molto grave e bisogna essere prudenti anche perché ...
La calunnia è il reato previsto dall'articolo 368 del codice penale italiano, ai sensi del quale:
"chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria
o ad un`altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa
di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui
le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni."
La pena
è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge
stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o
un`altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni, è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo
La norma
punisce il comportamento di chi, con denuncia (in senso generico)
diretta all'Autorità Giudiziaria - o ad altra Autorità che a questa
abbia l'obbligo di riferirne -, ovvero simulando le tracce di un reato,
incolpa taluno di un reato nella consapevolezza dell'innocenza di
questo.
Si parla comunemente di calunnia formale e calunnia materiale per distinguere le due diverse ipotesi previste dalla norma (presentazione di denuncia ovvero simulazione di un reato).
Oggetto della falsa incolpazione deve necessariamente essere un reato, sia esso delitto o contravvenzione. Può trattarsi indifferentemente di un reato mai esisto, ovvero di un reato commesso da altri.
Caratteristica indefettibile del delitto è la direzione personale
dell'incolpazione: è necessario, cioè, che del reato sia incolpato
qualcuno indicato con nome e cognome, ovvero con altre indicazioni
sufficienti ad identificarlo.
è opinione prevalente in dottrina e giurisprudenza
che, per configurarsi il reato, la denuncia o la simulazione siano
idonee a fare iniziare un procedimento penale. Tale requisito, previsto
esplicitamente per il diverso delitto di simulazione di reato,
viene generalmente richiesto anche nella calunnia in applicazione dei
principi generali di necessaria lesione dell'interesse tutelato e di reato impossibile.
Il falso incolpato non deve essere l'agente stesso, nel qual caso si ricadrebbe nella diversa fattispecie di autocalunnia.
Si richiede, inoltre, che il calunniato non sia consenziente alla
falsa denuncia; nel qual caso si configurerebbe ancora il concorso nel
diverso reato di autocalunnia.
[modifica] Bene giuridico tutelato
Tradizionalmente il delitto di calunnia si configura come plurioffensivo. Bene giuridico
tutelato è, a un tempo, sia la corretta amministrazione della
giustizia, sia l'onore, ed eventualmente la libertà personale, del
falsamente incolpato. Una prima e più risalente posizione, vede la
condotta di calunnia come lesiva del superiore interesse dello Stato
alla retta amministrazione della giustizia penale. A sostegno di questa
prima tesi, gioca innanzitutto la collocazione sistematica del delitto
di calunnia all’interno del nostro codice: il legislatore italiano,
infatti, lo ha collocato fra i delitti contro l’amministrazione della
giustizia, a differenza di quanto è avvenuto nell’esperienza belga o in
quella francese, dove tale reato compare accanto ai reati contro
l’onore.
[modifica] Elemento soggettivo
Il dolo è
generico e deve ricoprire tanto la volontà della falsa incolpazione,
quanto la consapevolezza che il falsamente incolpato sia innocente.
Opinione comune in dottrina e giurisprudenza è quella per cui non si possa punire il reato a titolo di dolo eventuale.
L'agente, dunque, per essere punibile, dovrebbe agire solo nella
certezza dell'innocenza dell'incolpato, essendo non sufficiente a
configurare il reato il mero dubbio su ciò.
Il delitto è a consumazione istantanea; il momento commissivo si ha
nel momento della presentazione all'Autorità della falsa denuncia, o nel
momento in cui l'Autorità viene a conoscenza delle tracce del reato
simulato.
[modifica] Voci correlate
Possibile che i magistrati così bravi a scoprire italici difetti si siano fatti sfuggire un crimine così mostruoso? Se per lucro si può scatenare un'epideia, tra ideologie in guerra cosa può avvenire? Dopo certi orrori bellici si arrivò alla Convenzione di Ginevra, forse le Magistature nazionali sono diventate strette e si deve passare ad una Magistratura Internazionale.