La pensione di vecchiaia è una prestazione cui si accede al perfezionamento di due requisiti: il raggiungimento dell’età pensionabile e l’accredito di un numero minimo di contributi. Per i dipendenti sussiste l’ulteriore requisito della cessazione del rapporto di lavoro.
Assicurato che ha iniziato l’attività lavorativa prima del 1996
Età pensionabile
L’età pensionabile per i lavoratori dipendenti assicurati all’Inps è pari a 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Tale età per le donne deve essere interpretata solo come opportunità in quanto anche le donne, come gli uomini, per il principio della parità, hanno il diritto di poter lavorare fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Deroghe
I lavoratori dipendenti non vedenti dalla nascita, o tali prima dell’inizio dell’assicurazione, o che possano comunque far valere almeno dieci anni di assicurazione e contribuzione in tale condizione, possono accedere al pensionamento all'età di 55 anni se uomini e di 50 se donne. I non vedenti che non rientrano i queste categorie, gli invalidi in misura non inferiore all'80% (con riconoscimento da parte dell'INPS) possono andare in pensione a 60 anni se uomini e 55 se donne.
Requisito assicurativo e contributivo
Il requisito di assicurazione e contribuzione richiesto sia ai lavoratori dipendenti che a quelli autonomi, che fino al 31.12.1992 era di 15 anni, è aumentato di un anno ogni due per attestarsi dal 1° gennaio 2001 a 20 anni.
Deroghe
I lavoratori con 15 di contribuzione al 31.12.92 e coloro che entro la predetta data erano stati autorizzati ai versamenti volontari mantengono il requisito dei 15 anni di contributi.
Rimane il requisito dei 15 anni anche per i lavoratori dipendenti in possesso di almeno 25 anni di assicurazione di cui almeno 10 coperti da contributi per meno di 52 settimane.
I lavoratori dipendenti che, coinvolti sia nell'aumento dell'età pensionabile che del requisito contributivo, non raggiungono quest'ultimo all'età prevista, potranno far riferimento ad un requisito personalizzato.
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